Cosa prevede la normativa europea e nazionale sull’etichettatura? Cosa deve contenere l’etichetta dei prodotti alimentari? Quali sono le novità?
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L’etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta per le aziende del settore un’attività sempre più critica. L’interesse crescente da parte dei consumatori verso le informazioni nutrizionali, ambientali e salutistiche, unito alle costanti evoluzioni normative, aumenta il livello di attenzione richiesto per presentare un’etichetta corretta sul mercato.
L’etichetta è lo strumento principale per permettere al consumatore finale di compiere scelte consapevoli e può essere cruciale nell’orientare gli acquisti. Riporta una serie di indicazioni obbligatorie per legge, fondamentali per tutelare la salute pubblica e garantire parametri di valutazione uniformi. Al contempo, l’utilizzo strategico delle informazioni volontarie influisce in modo decisivo sulla preferenza del prodotto.
Di seguito analizziamo i principali riferimenti della normativa europea e nazionale, che costituiscono la disciplina base per l’etichettatura degli alimenti.
Normativa per l’etichettatura degli alimenti
Prima di fare chiarezza sui riferimenti normativi, ti diamo la definizione di etichettatura, secondo l’art. 2 del Regolamento UE 1169/2011:
“qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.
La disciplina di base per l’etichettatura degli alimenti si articola su tre pilastri normativi:
- Regolamento UE 1169/2011 - riguarda le informazioni sugli alimenti che i prodotti preimballati, confezionati, sfusi o preincartati devono indicare al consumatore finale.
- Regolamento UE 775/2018 - indica le modalità di applicazione del Regolamento appena descritto, con riferimento alle norme sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
- D.Lgs. 231/2017 - disciplina le sanzioni previste nei casi di violazione del Regolamento UE.
Di seguito trovi la descrizione di ogni normativa, gli obiettivi, e le informazioni obbligatorie previste per l’etichettatura dei prodotti alimentari.
Etichettatura degli alimenti preimballati
Le informazioni da inserire sulle confezioni dei prodotti preconfezionati sono regolate a livello europeo dal Regolamento UE 1169/2011. Questa normativa si applica a tutti gli OSA - Operatori del Settore Alimentare - e in tutte le fasi della catena.
L’Unione Europea con l’emanazione di questa norma ha voluto dare un riferimento univoco a tutti gli Stati membri, armonizzando le diverse normative nazionali presenti in precedenza, e semplificando il quadro normativo.
La semplificazione e l’armonizzazione della normativa portano vantaggi sia alle aziende del settore che al consumatore finale, e facilitano il raggiungimento dei 4 principali obiettivi dell’UE:
-
garantire un elevato grado di protezione dei consumatori;
-
garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani;
-
assicurare il diritto all’informazione sugli alimenti consumati;
-
permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli relative agli alimenti ed evitare pratiche che possano indurli in errore.
Secondo questo Regolamento, le informazioni che devi includere nelle etichette dei tuoi prodotti alimentari sono:
- denominazione dell’alimento
- elenco e quantità degli ingredienti
- indicazione di qualsiasi sostanza che provochi allergie o intolleranze
- quantità netta dell’alimento
- termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego
- nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile del prodotto e della sua sicurezza
- paese di origine o luogo di provenienza, quando previsto - come specificato nel prossimo paragrafo
- istruzioni per l’uso, nei casi in cui sono necessarie per un uso adeguato dell’alimento
- titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono un quantitativo di alcol in volume maggiore dell’1,2%
- dichiarazione nutrizionale - come specificato di seguito.
Chiaramente questo che ti abbiamo fornito è un elenco indicativo. Di seguito ti proponiamo un breve video di spiegazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Se vuoi indicazioni più specifiche, all’interno del Regolamento trovi diverse condizioni di utilizzo, eccezioni, e casistiche da valutare caso per caso in relazione alla tipologia di prodotto.
Etichettatura degli alimenti sfusi o preincartati
Queste tipologie di alimenti non rientrano nella definizione di “preimballati” data dal Reg. UE 1169/2011.
Gli alimenti commercializzati sfusi - venduti senza alcuna confezione, come frutta, verdura, o pasticceria - o preincartati - confezionati sul luogo di vendita al momento dell’acquisto, come pane, formaggi, carne e salumi al taglio - sono soggetti a regole di etichettatura meno restrittive rispetto a quelle dei prodotti preconfezionati o preimballati.
Questo accade perché oltre a garantire l’informazione e la tutela del consumatore, è necessario anche facilitare le operazioni di vendita.
Perciò, le indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta per queste due tipologie di prodotti sono quelle disciplinate all’art. 44 del Regolamento - per gli alimenti non preimballati - che prevede la sola dichiarazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
A queste indicazioni di base vanno aggiunte altre informazioni diverse per ogni tipologia di prodotto. Ad esempio la scadenza per le paste fresche, oppure le modalità di conservazione per i prodotti facilmente deperibili.
Infine, ti ricordiamo che anche per questi prodotti il Reg. UE 1169/2011 prevede l’esonero dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale - in base all’Allegato V.
Indicazione del paese di origine in etichetta
Le regole sull’origine puntano alla massima trasparenza. Il Regolamento UE 2018/775 impone l’obbligo di indicare l’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario qualora questo non sia lo stesso del prodotto finito, per evitare di indurre in errore il consumatore.
In Italia, i decreti nazionali regolano l’indicazione obbligatoria dell’origine per filiere specifiche radicate nel mercato, come i prodotti derivati del pomodoro, il riso, il grano per le paste di semola di grano duro, il latte e i prodotti lattiero-caseari.
Valori nutrizionali in etichetta
La dichiarazione nutrizionale deve contenere obbligatoriamente il valore energetico - espresso in kJ e kcal - e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale riferiti a 100g o 100ml di prodotto.
Accanto alla tabella tradizionale sul retro della confezione, si è consolidato l’utilizzo volontario di sistemi di etichettatura nutrizionale fronte-pacco (FOP).
L’Italia ha sviluppato, e sostiene, il sistema Nutrinform Battery come alternativa al Nutri-Score. Il sistema, basato su un simbolo a batteria che indica l’apporto nutrizionale della singola porzione rispetto ai valori di riferimento europei, è disciplinato da linee guida e Manuale d’uso coordinati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Etichettatura ambientale: l’obbligo sui packaging
Un aspetto cruciale per la conformità delle etichette riguarda l’etichettatura ambientale degli imballaggi. Tutti i packaging immessi sul mercato nazionale devono essere opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero dei materiali.
Le aziende hanno l’obbligo di indicare la codifica alfanumerica identificativa del materiale - secondo la Decisione 97/129/CE - e, per i prodotti destinati al consumatore finale, le informazioni chiare sulla destinazione d’uso e sul corretto conferimento in raccolta differenziata.
Normativa nazionale sulle sanzioni
Cosa succede se non rispetto le normative europee descritte finora?
Dal punto di vista sanzionatorio, il decreto di riferimento è il D.Lgs. 231/2017, entrato in vigore il 9 maggio 2018.
Nello specifico, il Decreto disciplina le sanzioni previste in violazione del Reg. UE 1169/2011, e prevede multe da 500 a 40 mila euro, come di seguito:
- denominazione dell’alimento o elenco degli ingredienti - da 500 a 16 mila euro
- titolo alcolometrico - da 500 a 4 mila euro
- indicazione del paese di origine o luogo di provenienza - da 500 a 16 mila euro
- quantità degli ingredienti - da mille a 8 mila euro
- indicazione degli allergeni o dichiarazioni nutrizionali - da 2 mila a 16 mila euro
- termine minimo di conservazione, data di scadenza, o data di congelamento - da mille a 40 mila euro.
Esempi e link utili di approfondimento
Se vuoi approfondire degli aspetti specifici sull’etichettatura dei prodotti alimentari, puoi consultare le risorse che trovi di seguito:
-
pagina dedicata agli aggiornamenti sulla normativa europea e alle informazioni nutrizionali, della Commissione Europea
Come abbiamo visto, la corretta progettazione dell’etichetta alimentare richiede un costante aggiornamento tecnico e normativo per evitare sanzioni e garantire la sicurezza del consumatore.
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