Etichettatura del pane fresco: cosa prevede il Decreto 131/2018

Da ieri è in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 131 del 1° ottobre 2018, con specifiche disposizioni per distinguere in etichetta il pane fresco, da quello “conservato o a durabilità prolungata”.

Potrà essere etichettato come “pane fresco” esclusivamente il pane preparato secondo un processo di preparazione continuo per il quale, dall’inizio della lavorazione alla messa in vendita al consumatore, non trascorrano più di 72 ore.

Nel processo di preparazione del pane fresco non è più possibile prevedere interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, né l’aggiunta di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

Il pane derivante da impasti congelati o contenente additivi chimici e conservanti dovrà obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura “conservato o a durabilità prolungata”. Per questa tipologia di pane, al fine di garantire adeguata informazione e trasparenza al consumatore finale, sono previste specifiche indicazioni su modalità per la conservazione e il consumo e il metodo di conservazione usato nel processo produttivo, attraverso apposita dicitura da riportare nei comparti in cui viene collocato, distinti rispetto a quelli in cui viene venduto pane fresco.

Il Decreto 131 del 1° ottobre 2018 fornisce ulteriori precisazioni sul termine “panificio”: “per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini, e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”.

La nuova definizione esclude quindi tutte le aziende che non svolgono solo parzialmente il processo produttivo del pane.

Se vuoi maggiori informazioni, dai un’occhiata al nostro articolo di approfondimento su cosa deve contenere l’etichetta dei prodotti alimentari.