La normativa PPWR per il packaging alimentare: dalle nuove regole su riciclabilità e sostanze pericolose come i PFAS, fino agli obblighi di registrazione, responsabilità estesa del produttore e istruzioni pratiche per redigere la dichiarazione di conformità UE.
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Acquisisci le competenze per gestire la conformità degli imballaggi
Il packaging alimentare è al centro di un significativo cambiamento normativo a livello europeo. Dal 12 agosto 2026, il Regolamento PPWR stabilisce nuove regole vincolanti per tutti gli operatori che producono, importano o commercializzano imballaggi nell’Unione Europea.
Gli obiettivi fissati dal regolamento sono chiari, la riduzione dei rifiuti di imballaggio:
- 5% entro il 2030
- 10% entro il 2035
- 15% entro il 2040
È però importante sapere che non si tratta soltanto di target futuri. Alcune prescrizioni sono operative già dalla data di applicazione, come il divieto di utilizzo dei PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, i requisiti di riciclabilità e gli obblighi di documentazione tecnica.
In questo articolo ti guidiamo attraverso le novità del PPWR per gli imballaggi alimentari: dai requisiti di riciclabilità e sostenibilità fino agli adempimenti sulla dichiarazione di conformità.
Che cos’è il PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation
Il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto come PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation - rappresenta il nuovo quadro normativo europeo per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025, il regolamento è entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025.
A differenza della precedente Direttiva 94/62/CE, il PPWR è un regolamento europeo: questo significa che è diventato immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale. Questo elimina le interpretazioni nazionali difformi e crea un sistema uniforme su tutto il territorio europeo.
Il PPWR ha abrogato completamente la Direttiva 94/62/CE a partire dal 12 agosto 2026.
Quando è entrato in vigore il nuovo regolamento sugli imballaggi
L’applicazione degli obblighi sarà graduale. Vediamo le scadenze principali.
- Dal 12 agosto 2026 alcune prescrizioni sono operative, come il divieto di utilizzo dei PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, i requisiti di riciclabilità e gli obblighi di documentazione tecnica.
- Entro il 1° gennaio 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovrà essere raccolto separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale.
- Dal 1° gennaio 2030 — o tre anni dopo l’entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione — si applicano le disposizioni relative al contenuto di riciclato.
Chi sono i soggetti coinvolti dal PPWR
Questo nuovo Regolamento interessa una vasta gamma di operatori economici lungo tutta la filiera.
- Fabbricanti: chi progetta o fa fabbricare l’imballaggio apponendovi il proprio nome o marchio, con responsabilità legale principale su valutazione di conformità e documentazione tecnica.
- Importatori: soggetti stabiliti nell’UE che immettono sul mercato imballaggi provenienti da Paesi terzi.
- Distributori: operatori che rendono disponibili gli imballaggi sul mercato nella catena di fornitura.
- Fornitori: chi fornisce materialmente imballaggi o materiali di imballaggio, con obbligo di trasmettere le relative informazioni tecniche.
- Produttori - ai fini EPR: chi immette per primo un imballaggio sul mercato di uno specifico Stato membro.
Occorre evidenziare che la Responsabilità Estesa del Produttore - EPR - amplia significativamente la platea dei soggetti responsabili. Il concetto di produttore ai fini EPR non si limita più al solo fabbricante dell’imballaggio, ma coinvolge chiunque immetta per la prima volta l’imballaggio sul mercato di uno specifico Stato membro, includendo quindi anche importatori e distributori a seconda del ruolo assunto nella catena di fornitura.
Per alcune microimprese il regolamento prevede una semplificazione - meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro - qualora il fornitore sia stabilito nell’Unione europea, la qualifica di fabbricante e i relativi obblighi documentali ricadono sul fornitore anziché sull’impresa che commercializza il prodotto con il proprio marchio.
Tuttavia, non si tratta di un’esenzione generale dal rispetto dei requisiti ambientali e di sostenibilità del PPWR.

Perché il PPWR è importante per il settore alimentare
La produzione alimentare è il comparto che più dipende dal packaging. Sicurezza del prodotto, shelf-life, tracciabilità, logistica e comunicazione al consumatore si gestiscono attraverso l’imballaggio.
Per le aziende alimentari, abituate a confrontarsi con normative diverse da Paese a Paese, l’armonizzazione introdotta dal PPWR rappresenta un elemento di semplificazione non trascurabile. Regole uguali per tutti gli operatori europei significa, in ultima analisi, un terreno più equo su cui competere.
Quali sono le nuove regole per gli imballaggi?
L’articolo 5 del PPWR introduce 3 requisiti applicabili agli imballaggi immessi sul mercato:
- la minimizzazione generale delle sostanze pericolose
- il limite massimo di 100 mg/kg per la somma dei metalli pesanti - inclusi inchiostri e adesivi
- il divieto di PFAS, soggetto a soglie specifiche.
Divieto PFAS e limiti sulle sostanze pericolose
Tra le prescrizioni più rilevanti per il settore alimentare c’è il divieto di PFAS. A partire dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con alimenti non possono più contenere queste sostanze oltre le seguenti soglie:
- 25 ppb per singola sostanza PFAS
- 250 ppb per la somma di tutte le PFAS
- 50 ppm se si includono anche i PFAS polimerici.
Un aspetto da non sottovalutare: se il fluoro totale supera i 50 mg/kg, il fabbricante/importatore/utilizzatore a valle deve poter fornire evidenze per distinguere il contributo PFAS dal non-PFAS e costruire la documentazione tecnica.
Va evidenziato che l’applicazione pratica dei limiti PFAS presenta ancora elementi di complessità tecnica, legati soprattutto alla disponibilità di metodi analitici armonizzati, alla gestione delle contaminazioni diffuse e all’evoluzione del quadro normativo europeo.
Il regolamento non prevede alcun periodo transitorio per esaurire le scorte prodotte prima dell’agosto 2026.
Gli imballaggi immessi sul mercato dopo tale data devono rispettare i limiti, senza eccezioni per il materiale riciclato.
Riciclabilità, contenuto riciclato e stop al monouso
Le scadenze sulla riciclabilità seguono un calendario preciso, con requisiti che si inaspriscono progressivamente nel tempo.
- Dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi dovranno raggiungere almeno la classe C di riciclabilità, con un livello minimo del 70% secondo il sistema di classificazione previsto dal regolamento.
- A partire dal 2038, saranno ammessi sul mercato solo imballaggi di classe A o B, eliminando completamente la classe C.
- Dal 2035 si aggiunge il criterio “recycled at scale”, che considera la percentuale effettiva di materiale recuperato nel ciclo reale.
Il passaggio agli imballaggi riutilizzabili introduce importanti implicazioni operative e igienico-sanitarie nel settore alimentare. La gestione dei cicli di riuso e sanificazione richiede infatti una stretta integrazione con i piani di autocontrollo, garantendo la rintracciabilità e la sicurezza alimentare a ogni nuovo impiego.

Contenuto minimo di materiale riciclato
Entro il 1° gennaio 2030, bisognerà garantire percentuali minime di contenuto riciclato post-consumo.
- 30% per imballaggi in PET a contatto alimentare
- 10% per altri imballaggi a contatto alimentare in plastica diversa dal PET
- 30% per bottiglie monouso
- 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica
Dal 2040, questi valori saliranno rispettivamente a 50%, 25%, e 65% per gli ultimi due punti.
Questi requisiti sul contenuto riciclato si applicano indipendentemente dalla classe di riciclabilità raggiunta: si tratta di obblighi distinti, che vanno soddisfatti contemporaneamente.
Differenze tra sistema CONAI e requisiti PPWR
Sul web c’è spesso confusione tra i due sistemi, che vengono citati insieme come se fossero equivalenti. Facciamo chiarezza.
- Il sistema CONAI è operativo in Italia dal 1997 e garantisce la copertura EPR per la maggioranza degli operatori che immettono imballaggi sul mercato nazionale. L’iscrizione a CONAI e il versamento del Contributo Ambientale CONAI continuano a essere il requisito base per l’EPR degli imballaggi.
- Il PPWR, invece, non sostituisce CONAI, ma ridefinisce i requisiti che i sistemi EPR nazionali - come CONAI - devono soddisfare. CONAI non emette la dichiarazione UE di conformità al posto del fabbricante e non certifica automaticamente la conformità PPWR di un imballaggio.
I due sistemi convivono, ma rispondono a obblighi diversi. Essere iscritti a CONAI non esaurisce gli adempimenti richiesti dal nuovo regolamento europeo.
Dichiarazione di conformità secondo il PPWR
Ogni imballaggio immesso sul mercato UE richiede una dichiarazione di conformità che attesta il rispetto dei requisiti PPWR. La responsabilità legale di questo documento ricade interamente sul fabbricante, che deve poterla supportare con un’adeguata documentazione tecnica.
La dichiarazione PPWR non sostituisce la dichiarazione MOCA. Gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti dovranno continuare a dimostrare la conformità alla normativa sui materiali a contatto alimentare e, contemporaneamente, ai nuovi requisiti ambientali introdotti dal Regolamento (UE) 2025/40.
La documentazione tecnica può essere organizzata in modo integrato, purché siano chiaramente identificati i requisiti applicabili e i riferimenti normativi relativi sia alla conformità MOCA sia alla conformità PPWR.
Un imballaggio conforme alla normativa MOCA non è automaticamente conforme al PPWR, così come il contrario. Le due verifiche rispondono a finalità differenti e devono essere entrambe documentate.
Le schede tecniche dei materiali e le dichiarazioni di conformità dovranno continuare a essere valutate in relazione all’alimento confezionato, alle condizioni d’uso previste e ai risultati delle prove di migrazione applicabili.
L’introduzione di nuovi materiali, l’impiego di plastica riciclata o la sostituzione di strutture multistrato con soluzioni maggiormente riciclabili, potrebbero rendere necessaria una nuova valutazione tecnica del packaging e, nei casi applicabili, la riqualifica del fornitore.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede questa documentazione e come gestirla correttamente.

Documentazione tecnica richiesta
L’Allegato VII definisce i contenuti obbligatori del fascicolo tecnico, che deve includere:
- descrizione generale dell’imballaggio
- composizione materiale per strato e peso per componente
- disegni di progettazione
- norme armonizzate applicate
- valutazioni di riciclabilità
- rapporti di prova sulle sostanze.
La documentazione deve permettere di collegare ogni requisito applicabile a una prova pertinente, aggiornata e riferita all’imballaggio reale. In caso di controllo, questa coerenza è ciò che le autorità verificano per prima cosa.
Come redigere la dichiarazione di conformità UE
La dichiarazione segue lo schema vincolante dell’Allegato VIII, che prevede determinati contenuti obbligatori.
- Identificazione univoca dell’imballaggio
- Dati del fabbricante
- Dichiarazione di responsabilità
- Riferimenti normativi e norme tecniche applicate
- Luogo, data e firma
Un aspetto da non trascurare: il documento deve essere redatto nella lingua richiesta dallo Stato membro in cui l’imballaggio viene commercializzato. Se vendi in più paesi, questo significa gestire versioni linguistiche distinte per ciascun mercato.
Conservazione della documentazione e gestione dei fornitori
I documenti di conformità devono essere conservati per 5 anni dalla data di immissione sul mercato per gli imballaggi monouso, e per 10 anni per quelli riutilizzabili.
Poiché le autorità possono richiederli in qualsiasi momento, con un tempo di risposta di soli 10 giorni, è fondamentale che il fascicolo sia sempre aggiornato e facilmente accessibile.
Per evitare lacune durante i controlli, puoi sfruttare l’obbligo dei fornitori di trasmetterti le informazioni necessarie strutturando le richieste in modo preciso.
Nelle tue comunicazioni, specifica sempre:
- perimetro e versione del requisito PPWR verificato;
- metodo di verifica utilizzato;
- tempi di notifica in caso di variazioni;
- tracciabilità dei lotti di riferimento.
Come abbiamo visto, il Regolamento PPWR è un’evoluzione normativa con obblighi operativi concreti e scadenze ravvicinate. Il divieto di PFAS negli imballaggi alimentari, i requisiti di riciclabilità e la documentazione obbligatoria sono ormai prescrizioni definite a cui adeguarsi.
Iniziare subito a verificare la conformità dei propri imballaggi, predisporre il fascicolo tecnico e accertare l’iscrizione ai sistemi EPR nei Paesi di commercializzazione sono attività strettamente necessarie per prevenire non conformità e sanzioni.
Agire con anticipo ti permetterà di garantire la continuità operativa e di affrontare questa transizione con consapevolezza e fiducia, elevando gli standard di qualità della tua azienda agroalimentare.
Acquisisci le competenze per gestire la conformità degli imballaggi