Etichettatura degli integratori alimentari - Requisiti, claims e regole

Etichettatura degli integratori alimentari - Requisiti, claims e regole

Il mercato degli integratori alimentari è regolato da norme rigorose che impongono requisiti di etichettatura superiori a quelli dei comuni alimenti. Scopri gli elementi obbligatori, i limiti dei claims autorizzati e le procedure di notifica ministeriale necessarie per garantire la piena conformità e sicurezza del prodotto.

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Nel mercato europeo degli integratori alimentari, ogni prodotto che raggiunge gli scaffali deve rispondere a requisiti normativi specifici che vanno ben oltre le regole generali per gli alimenti. Questi prodotti, infatti, rappresentano fonti concentrate di sostanze nutritive con effetti nutrizionali o fisiologici, richiedendo un approccio particolare alla comunicazione verso i consumatori.

L’etichetta di un integratore alimentare rappresenta un documento informativo essenziale che deve garantire trasparenza e sicurezza. Ogni dicitura, dalla denominazione del prodotto alle avvertenze di sicurezza, segue regole precise stabilite dalla normativa europea e dal suo recepimento italiano.

Quali sono gli elementi obbligatori che devi includere? Come evitare errori che potrebbero compromettere la commercializzazione del tuo prodotto?

Vediamo tutto quello che serve sapere per orientarsi nella complessa normativa sull’etichettatura degli integratori alimentari, dalle informazioni obbligatorie ai claims autorizzati, fino alle specificità per categorie particolari come botanicals e probiotici.


Qual è la normativa di riferimento sugli integratori alimentari

Il sistema normativo degli integratori alimentari si basa su un’architettura a tre livelli che garantisce sicurezza e uniformità nel mercato europeo e nazionale.

Il Decreto Legislativo 169/2004 recepisce la normativa UE nell’ordinamento italiano, specificando ulteriormente le sostanze ammesse. Oltre a vitamine e minerali, il decreto include esplicitamente:


  • aminoacidi e acidi grassi essenziali
  • fibre ed estratti di origine vegetale (botanicals).
  • l’obbligo di utilizzare la denominazione commerciale univoca di “integratore alimentare” per una trasparente identificazione da parte del consumatore.


A completare il quadro è il Regolamento (UE) 1169/2011, che disciplina l’etichettatura e la fornitura di informazioni sugli alimenti. Questa norma assicura che ogni indicazione sia chiara, leggibile e comprensibile, tutelando il diritto all’informazione e la salute dei consumatori in tutta l’Unione Europea.


Il quadro legislativo europeo

La Direttiva 2002/46/CE rappresenta la colonna portante del settore in Europa. Definisce gli integratori come fonti concentrate di sostanze nutritive - o altre sostanze con effetto nutritivo/fisiologico - destinate a integrare la dieta normale.


  • Formati ammessi: la norma limita la vendita esclusivamente a forme predosate - capsule, compresse, bustine, flaconi contagocce - e prodotti preconfezionati.
  • Distinzione dai farmaci: stabilisce una linea netta rispetto ai medicinali (Direttiva 2001/83/CE, definendo un ambito regolatorio specifico per gli integratori alimentari


Quali sono le informazioni obbligatorie

Come abbiamo detto in precedenza, l’etichetta di un integratore alimentare è un documento legale che deve soddisfare requisiti rigidi per garantire sicurezza e trasparenza. Vediamo nel dettaglio quali sono le informazioni obbligatorie.


1. Identità e caratteristiche

  • Denominazione: deve riportare chiaramente la dicitura “Integratore alimentare”.
  • Effetto: indicazione dell’effetto nutritivo o fisiologico attribuito. Per esempio “per il drenaggio dei liquidi”.
  • Categorie: nomi delle categorie di sostanze caratterizzanti. Per esempio: vitamine e/o estratti vegetali.


2. Ingredienti e dosaggi

  • Elenco decrescente: ingredienti elencati in ordine di peso al momento della produzione.
  • Dose Giornaliera: quantità di sostanze nutritive o estratti riferita alla dose consigliata. VNR: percentuale dei Valori Nutritivi di Riferimento (per vitamine e minerali).
  • Allergeni: evidenziati graficamente (es. in grassetto o colore diverso).




3. Avvertenze legali

Ogni confezione deve riportare testualmente queste tre clausole di salvaguardia:


  • “Non superare la dose giornaliera consigliata”
  • “Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e equilibrata e di uno stile di vita sano”
  • “Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni di età”


4. Tracciabilità e conservazione

  • Termine minimo di conservazione: la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il…” e le modalità di conservazione. Per esempio es. “luogo fresco e asciutto”.
  • Responsabile: nome/ragione sociale e indirizzo del produttore o distributore UE.
  • Lotto: codice essenziale per la tracciabilità e il ritiro dal mercato in caso di non conformità.


Claims e categorie speciali: regole e limiti

Il marketing degli integratori alimentari è strettamente regolamentato per prevenire informazioni fuorvianti. Ogni indicazione deve conformarsi al Regolamento (CE) 1924/2006 e basarsi su evidenze scientifiche validate.


Disciplina dei Claims

  • Autorizzazioni: sono ammessi esclusivamente i claim sulla salute approvati e inseriti nel Regolamento (UE) 432/2012.
  • Limitazioni terapeutiche: la normativa vieta tassativamente di attribuire agli integratori proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane.
  • Indicazioni generiche: i riferimenti vaghi al benessere devono essere sempre accompagnati da un’indicazione specifica e autorizzata.


Parametri tecnici e dosaggi

  • Soglia di vanto per Vitamine e Minerali: un nutriente può essere citato in etichetta solo se la sua quantità per dose giornaliera copre almeno il 15% del VNR (Valore Nutritivo di Riferimento).
  • Standard per i Probiotici: per vantare l’equilibrio della flora intestinale, il prodotto deve garantire una concentrazione minima di 1 miliardo di cellule vive per dose fino alla data di scadenza.
  • Integrazione di Botanicals: l’impiego di estratti vegetali è disciplinato dal DM 10 agosto 2018. per alcune piante, come il Ginkgo biloba, sono previste avvertenze obbligatorie relative a gravidanza, allattamento o interazioni farmacologiche.


Cos’è il Registro degli integratori alimentari

Il Registro nazionale degli integratori alimentari è l’elenco ufficiale, aggiornato mensilmente dal Ministero della Salute, che raccoglie tutti i prodotti che hanno concluso la procedura di notifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 169/2004.

Dal 2021, il registro è alimentato dal sistema di notifica elettronica che assegna contestualmente un codice alfanumerico univoco a ogni prodotto, fornendo all’Operatore del Settore Alimentare (OSA) la prova dell’avvenuto adempimento.

L’inclusione nel Registro non costituisce un’autorizzazione né un’attestazione di conformità del prodotto alla normativa vigente.

La responsabilità dell’immissione in commercio resta esclusivamente in capo all’OSA, mentre il Ministero e le autorità di controllo intervengono successivamente qualora rilevino non conformità.

Le imprese hanno comunque la facoltà di citare in etichetta l’avvenuta inclusione nel Registro riportando la dicitura: “Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice…“. Il Registro è consultabile pubblicamente sia attraverso l’elenco per prodotto che per impresa.


Come abbiamo potuto vedere, l’etichettatura degli integratori alimentari richiede una grande attenzione ai dettagli e conoscenza approfondita della normativa vigente. Le informazioni obbligatorie, i claims autorizzati e le avvertenze specifiche proteggono i consumatori e garantiscono la trasparenza del mercato.

Le aziende che rispettano scrupolosamente questi requisiti commercializzano i propri prodotti in modo legale e costruiscono fiducia con i consumatori. La conformità normativa rappresenta pertanto un investimento essenziale per il successo nel settore degli integratori alimentari.

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